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[1]La decorrenza dei canoni di affitto per i nuovi ambienti che verranno assegnati alla detta magistratura e la data del pagamento dei contributi da corrispondere ai proprietari per la sistemazione e le migliorie da apportare ai locali attualmente occupati dalla pretura e a quelli che verranno aggiunti, saranno determinate dal Ministero di grazia e giustizia d'intesa con il competente Ufficio tecnico erariale.
[2]Questo provvedera' altresi' all'approvazione del preventivo di spesa per i nuovi mobili che saranno forniti e di quelli che saranno riparati, nonche' al relativo collaudo.
Testo in vigore dal 11 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
