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Le pensioni relative al personale direttivo e insegnate della scuola secondaria e artistica, nonche' direttori didattici, agli ispettori scolastici ed ai rettori dei Convitti nazionali, cessati dal servizio anteriormente al 1 luglio 1956, sono riliquidate con decorrenza dal 1 luglio 1962 sulla base dell'anzianita' maturata nella qualifica all'atto della cessazione dal servizio, considerata ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e dei coefficienti di stipendio previsti dalle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Testo in vigore dal 25 marzo 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-03-05;269~art1 · fonte del testo

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