Art. 9
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[1]La sovvenzione che potra' essere concessa a termini dell'art. 48 della legge 10 novembre 1907, n. 844 (testo unico), sulla Sardegna, al concessionario della costruzione ed esercizio del serbatoio del Tirso per la durata di anni 45, non potra' superare la somma di annue L. 150.000 stabilita nella tabella A, II, annessa alla legge stessa per opere in provincia di Cagliari. Il concessionario dovra' fornire energia elettrica agli utenti della provincia di Sassari a prezzi non superiori a quelli adottati in provincia di Cagliari, e nei limiti che saranno determinati nei disciplinari.
[2]In corrispettivo del risparmio che si potra' verificare nelle opere di sistemazione idraulica del Tirso e di bonifica del Campidano di Oristano, di cui ai numeri 5 e 15, della tabella E annessa alla citata legge della Sardegna, per il migliorato regime idraulico del fiume Tirso in dipendenza della costruzione del serbatoio, potra' essere accordato al concessionario, qualora cio' sia indispensabile attese le risultanze del piano finanziario debitamente approvato, un concorso che sara' determinato con giudizio insindacabile dal ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato in relazione alla effettiva economia nella spesa delle opere suindicate.
[3]Tale contributo, in ogni caso, non dovra' superare la somma di L. 3.000.000, e sara' corrisposto, senza interessi, in piu' annualita' da stabilire dal ministro dei lavori pubblici.
[4]Al pagamento di tali annualita' sara' provveduto col fondo che sara' stanziato nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per le sistemazioni idrauliche e bonifiche della Sardegna ai termini della citata legge 10 novembre 1907, n. 844.
Testo in vigore dal 2 settembre 1913 al 16 dicembre 2009
