Art. 3
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[1]Il Governo potra' accordare ai concessionari le agevolazioni:
[2]1° di cui al 1° comma dell'art. 88 della legge 25 giugno 1906, n. 255, per tutta la durata della concessione, determinando nei disciplinari il prezzo massimo dovuto dagli utenti, in conformita' dell'ultimo comma dell'articolo stesso;
[3]2° di cui agli articoli 89 e 90 della legge precitata;
[4]3° di cui al 2° comma della lettera b dell'art. 146 del testo unico approvato con R. decreto 20 maggio 1897, n. 217, per gli atti tutti relativi alla concessione, costruzione ed esercizio dei serbatoi e laghi ed opere connesse.
[5]Le agevolazioni di cui al n. 2 del presente articolo decorreranno dalla data di ultimazione dei vari gruppi di opere accertata dai competenti uffici tecnici governativi nei termini che saranno stabiliti nei disciplinari delle concessioni.
Testo in vigore dal 2 settembre 1913 al 16 dicembre 2009
