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[1]Resta a carico dei concessionari, per tutti gli effetti delle concessioni, la tacitazione degli eventuali diritti dei terzi, nonche' la ricostituzione delle opere pubbliche di cui per l'esecuzione dei bacini si rendesse necessaria la soppressione totale o parziale, comprese le necessarie varianti, alle strade nei tratti da occupare con i serbatoi.

[2]Nel disciplinare saranno stabilite disposizioni per assicurare che il concessionario continui la erogazione di acqua per le peschiere e gli abbeveratoi esistenti ed esegua le opere all'uopo necessarie, salvo, sempre, ove cio' sia incompatibile coi fini della presente concessione, l'obbligo della tacitazione da parte del concessionario.

[3]Le opere tutte relative alla costruzione e all'esercizio dei serbatoi e quelle conseguenti ed accessorie per la produzione e distribuzione dell'energia elettrica, dell'acqua potabile ed irrigua, sono dichiarate di pubblica utilita', e le indennita' per le occorrenti espropriazioni saranno valutate in base all'art. 41 della legge 13 luglio 1911, n. 774.

Testo in vigore dal 2 settembre 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-07-11;985~art2 · fonte del testo

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