Art. 1
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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a concedere per la durata di anni 60 la costruzione e l'esercizio di serbatoi e laghi artificiali sul fiume Tirso in Sardegna e sul fiume Neto e suoi affluenti nella Sila, con prelevazione alla domanda che presenti la migliore e piu' vasta utilizzazione per produzione di energia e per irrigazione.
[2]Le concessioni avranno luogo con distinti decreti Reali, previa pubblicazione delle domande e relativi progetti, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato, sotto l'osservanza delle condizioni da stabilire negli appositi disciplinari che insieme ai progetti ed ai piani finanziari saranno approvati coi medesimi decreti di concessione.
Testo in vigore dal 2 settembre 1913 al 16 dicembre 2009
