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[1]I mutui di cui all'articolo precedente saranno concessi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, ed i fondi all'uopo occorrenti, per una somma che, in complesso, non potra' eccedere i due milioni all'anno, saranno somministrati al Ministero medesimo dalla Cassa dei depositi e prestiti, alla quale verra' corrisposto, sulla somma mutuata, un interesse non superiore al 4 per cento.
[2]La differenza tra l'interesse corrisposto alla Cassa dei depositi e prestiti, e quello di favore pagato dai mutuatari, sara' inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Testo in vigore dal 17 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
