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[1]Ai proprietari ed agli enfiteuti della Sardegna i quali intraprendano opere di bonificazione e sistemazione agraria razionale, di adattamento dei terreni per la irrigazione o per le prove di arido-coltura e di costruzione di stalle o ripari per il bestiame, in applicazione di norme stabilite dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, potranno essere concessi, fino a tutto il 1918, mutui di favore, con interesse del due e mezzo per cento, ammortizzabili nei venticinque anni che decorreranno dopo il primo quinquennio della concessione del mutuo. 2
[2]Nei primi cinque anni i mutuatari pagheranno i soli interessi; nei venticinque anni successivi agli interessi sara' aggiunta la quota di ammortamento del debito.
[3]I mutuatari avranno, pero', sempre la facolta' di estinguere il loro debito in un termine piu' breve.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1068, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogata sino a completa erogazione delle somme stanziate la concessione dei mutui di favore di cui agli articoli 8,9 e 10 della legge 16 luglio 1914, n. 665".
Testo in vigore dal 27 agosto 1918 al 16 dicembre 2009
