Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 agosto 1918 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Ai proprietari ed agli enfiteuti della Sardegna i quali intraprendano opere di bonificazione e sistemazione agraria razionale, di adattamento dei terreni per la irrigazione o per le prove di arido-coltura e di costruzione di stalle o ripari per il bestiame, in applicazione di norme stabilite dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, potranno essere concessi, fino a tutto il 1918, mutui di favore, con interesse del due e mezzo per cento, ammortizzabili nei venticinque anni che decorreranno dopo il primo quinquennio della concessione del mutuo. 2

[2]Nei primi cinque anni i mutuatari pagheranno i soli interessi; nei venticinque anni successivi agli interessi sara' aggiunta la quota di ammortamento del debito.

[3]I mutuatari avranno, pero', sempre la facolta' di estinguere il loro debito in un termine piu' breve.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il D.L. Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1068, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogata sino a completa erogazione delle somme stanziate la concessione dei mutui di favore di cui agli articoli 8,9 e 10 della legge 16 luglio 1914, n. 665".

Testo in vigore dal 27 agosto 1918 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 agosto 1918

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1914 al 27 agosto 1918.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1068, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogata sino a completa erogazione delle somme stanziate la concessione dei mutui di favore di cui agli articoli 8,9 e 10 della legge 16 luglio 1914, n. 665".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1914-07-16;665~art8 · fonte del testo

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