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[1]La Cassa dei depositi e prestiti anticipera' alle Casse ademprivili la somma complessiva di due milioni e duecentomila lire, per l'esercizio del credito agrario.
[2]Della somma suddetta, L. 1,200,000 saranno anticipate alla Cassa ademprivile di Cagliari e L. 1,000,000 a quella di Sassari.
[3]Le anticipazioni saranno fatte a misura dei bisogni delle Casse, su richiesta del ministro di agricoltura, industria e commercio e seguendo le norme che saranno stabilite d'accordo tra il ministro stesso e quello del tesoro.
[4]Le Casse ademprivili corrisponderanno sulle somme ad esse anticipate a norma del presente articolo, l'interesse del 2 per cento, e la restituzione delle somme stesse sara' fatta in venti rate annue a cominciare dal 1924.
[5]Il capitale in tal modo anticipato e' garantito dallo Stato.
[6]La differenza fra l'interesse del 2 per cento corrisposto dalle Casse ademprivili e quello del 4 per cento spettante alla Cassa dei depositi e prestiti sulle somme anticipate, sara' inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Testo in vigore dal 17 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
