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Ai Comuni che abbiano intrapreso o che intraprenderanno una condottura d'acqua o la escavazione di pozzi di qualsiasi sistema, sara' corrisposto, in applicazione dell'art. 81 del testo unico di legge 10 novembre 1907, n. 844, il contributo dello Stato nella misura corrispondente a meta' della spesa sostenuta, computando in questa anche il costo degli apparecchi e delle opere necessarie per la utilizzazione dell'acqua.
Testo in vigore dal 17 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
