Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1914 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I pozzi ordinari, artesiani, o di altro sistema eseguiti in attuazione della presente legge per ragioni di urgenza o a titolo di saggi nelle diverse zone dell'isola saranno scavati in luogo pubblico o aperto al pubblico e per uso pubblico.
[2]La manutenzione dei pozzi sara' tenuta provvisoriamente per tre anni dall'amministrazione che ne avra' pagate le spese di escavazione e di impianto.
[3]Alla definitiva destinazione dei pozzi sara' provveduto in progresso di tempo.
Testo in vigore dal 17 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
