Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1914 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I pozzi ordinari, artesiani, o di altro sistema eseguiti in attuazione della presente legge per ragioni di urgenza o a titolo di saggi nelle diverse zone dell'isola saranno scavati in luogo pubblico o aperto al pubblico e per uso pubblico.

[2]La manutenzione dei pozzi sara' tenuta provvisoriamente per tre anni dall'amministrazione che ne avra' pagate le spese di escavazione e di impianto.

[3]Alla definitiva destinazione dei pozzi sara' provveduto in progresso di tempo.

Testo in vigore dal 17 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1914-07-16;665~art23 · fonte del testo

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