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[1]Le spese per la ricerca e per la elevazione meccanica di acque riconosciute potabili, faranno carico al capitolo 193 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1913-914 e al corrispondente capitolo per l'esercizio 1914-915.

[2]Le spese per la ricerca e per la elevazione di acque sotterranee atte all'abbeveraggio del bestiame o alla irrigazione e per gli impianti accessori, saranno imputate al capitolo 185 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1913-914 ed al capitolo corrispondente dell'esercizio successivo.

Testo in vigore dal 17 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1914-07-16;665~art21 · fonte del testo

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