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[1]Il Ministero di agricoltura, industria e commercio e' autorizzato ad instituire alla dipendenza delle cattedre ambulanti o di altri Istituti od enti ed in localita' adatte, corsi di istruzione agraria elementare pratica per adulti e per adolescenti, con particolare riguardo all'agricoltura, all'arboricoltura, alla orticoltura, appropriate alla Sardegna nelle sue diverse zone.
[2]Uguali insegnamenti saranno introdotti per industrie casalinghe.
[3]Alle spese occorrenti per gli insegnamenti di cui sopra, sara' provveduto, nell'esercizio 1914-915, coi fondi inscritti al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio che corrisponde a quello n. 185 dello stato di previsione medesimo per l'esercizio 1913-914.
Testo in vigore dal 17 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
