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[1]Le stazioni di monta equina saranno gradatamente rese piu' frequenti e sara' aumentato il numero dei riproduttori.
[2]Il Ministero di agricoltura, industria e commercio e' autorizzato a istituire premi per le migliori cavalle fattrici e per gruppi di cavalle fattrici che saranno annualmente presentate a speciali concorsi.
[3]Il Ministero stesso e' pure autorizzato ad acquistare puledre di buona conformazione per la riproduzione e ad affidarle in uso a privati proprietari, enfiteuti o conduttori di buoni pascoli, con l'obbligo di presentarle ad una rivista annuale.
Testo in vigore dal 17 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
