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Alle opere di bonifica e di sistemazione idraulica nella Sardegna, per le quali sia insufficiente la rispettiva spesa autorizzata o che siano indicate nella tabella B annessa alla legge 20 giugno 1912, n. 712, sono applicabili le disposizioni di quest'ultima legge, rimanendo invariato il riparto della spesa stabilito dall'articolo 60 della legge 10 novembre 1907, n. 844, testo unico.
Testo in vigore dal 17 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
