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Ai mutui da stipularsi dagli Istituti di credito fondiario, con garanzia dei beni immobili situati in Sardegna, sono applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 10 della legge sul credito fondiario 22 dicembre 1905, n. 592, anche se il saggio d'interesse sui mutui medesimi superi il 3,75 per cento.

Testo in vigore dal 17 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1914-07-16;665~art11 · fonte del testo

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