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[1]I mutui di favore da concedersi ai sensi dell'art. 8 della presente legge, non potranno eccedere in ciascun anno la somma complessiva di due milioni di lire da ripartirsi in mutui ai proprietari delle due provincie di Cagliari e di Sassari nelle proporzioni corrispondenti alle due somme indicate nel precedente art. 4.

[2]L'approvazione dei progetti, la procedura per la concessione dei mutui e le garanzie di questi, saranno regolate da apposite norme stabilite d'accordo tra il ministro d'agricoltura, industria e commercio e il ministro del tesoro, e, dove queste non dispongano altrimenti, saranno regolate dalle disposizioni del testo unico delle leggi sul bonificamento dell'Agro romano approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647 e dalla legge 17 luglio 1910, n. 491.

Testo in vigore dal 17 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1914-07-16;665~art10 · fonte del testo

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