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[1]E' data facolta' al Governo di provvedere all'Istituzione di uffici telefonici nei Comuni capoluoghi di mandamento attraversati dalle reti telefoniche che verranno a istituirsi con la presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 28 marzo 1915.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Riccio - Carcano.
[6]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 7 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
