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[1]((L'anno giudiziario comincia al 1° gennaio di ciascun anno.
[2]Nella prima udienza di gennaio ha luogo l'assemblea delle Corti di cassazione e delle Corti di appello per la lettura del R. decreto che compone le sezioni delle Corti medesime e dei tribunali e la relazione di cui nell'art. 150 della legge sull'ordinamento giudiziario)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 24 luglio 1917, n. 1189, convertito, senza modificazioni, dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'anno giudiziario cominciato al 5 novembre 1916, avra' termine al 31 dicembre 1917".
Testo in vigore dal 21 agosto 1917 al 16 dicembre 2009
