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Nelle udienze civili dei tribunali e delle Corti d'appello non possono essere trattate, durante il periodo feriale, altre cause che quelle per provvedimenti conservativi e interinali, per alimenti, per sfratto, per pagamento di indennita' in seguito ad infortuni degli operai sul lavoro, per incanti, per opposizioni a procedure esecutive, per dichiarazioni e revoche di fallimenti, per inibitorie e le altre che presentino carattere di urgenza tale, che dalla ritardata soluzione delle medesime potrebbe derivare grave pregiudizio alle parti interessate. In quest'ultimo caso la dichiarazione di urgenza e' fatta a pie' della citazione o del ricorso con decreto motivato dal capo del collegio non soggetto a opposizione o reclamo, e per le cause gia' iniziate, con ordinanza del collegio, egualmente non soggetta a opposizione o reclamo, da emettersi nell'udienza.

Testo in vigore dal 3 aprile 1916 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1916-03-30;356~art3 · fonte del testo

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