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[1]Le Corti e i tribunali hanno un periodo annuale di ferie di giorni sessanta, dei quali i primi quindici giorni servono per ultimare gli affari e i procedimenti in corso.

[2]Il periodo e' fissato per le Corti di cassazione e pei singoli distretti delle Corti di appello al principio dell'anno giudiziario, mediante decreto Ministeriale, tenuto conto delle speciali ragioni topografiche, climatiche e delle consuetudini locali, non che dei pareri dei rispettivi presidenti di Corte, procuratori generali e presidenti dei Consigli degli ordini professionali.

[3]I magistrati, che prestano servizio durante le ferie, fruiscono in altra epoca dell'anno del periodo di riposo di quarantacinque giorni.

Testo in vigore dal 3 aprile 1916 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1916-03-30;356~art1 · fonte del testo

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