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Gli atti per il procedimento coattivo sono esenti da tassa di bollo, quando la somma, oggetto della vertenza, non superi le L. 30, e sono scritti sulla carta bollata ordinaria da centesimi 25, quando la somma superi le L. 30 e non le L. 100.
Testo in vigore dal 28 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009
