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[1]((Ai procedimenti di esecuzione mobiliare sono applicabili le disposizioni delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, testo unico 29 giugno 1902, n. 281 (art. 33 a 42))).
[2]I relativi atti pero' sono compiuti dall'ufficiale giudiziario o dall'usciere designati nell'art. 2, con diritto alle competenze, di cui nell'articolo stesso, anziche' dal messo dell'esattore.
[3]I procedimenti di esecuzione sugli immobili si svolgono con le norme dettate del testo unico delle leggi sul Credito fondiario 16 luglio 1905, n. 646 (articoli 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56).
Testo in vigore dal 21 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
