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[1]Entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione il debitore puo' contro di questa produrre ricorso od opposizione avanti il conciliatore o il pretore, o il tribunale del luogo, in cui ha sede l'Ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza a norma del Codice di procedura civile.
[2]L'autorita' adita ha facolta' di sospendere il procedimento coattivo.
[3]Il provvedimento di sospensione puo' essere dato dal conciliatore, pretore o presidente con semplice decreto in calce al ricorso.
Testo in vigore dal 28 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009
