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[1]Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente Ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.

[2]La ingiunzione e' vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'Ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta; ed e' notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all'Ufficio di conciliazione.

[3]L'ufficiale giudiziario o l'usciere dell'Ufficio di conciliazione deve restituire all'Ufficio emittente l'originale ingiunzione, munita del certificato di eseguita notificazione.

[4]Per la intimazione ai debitori d'ignoto domicilio, residenza o dimora, o residenti all'estero, sono applicabili le norme stabilite dalla procedura civile per le citazioni.

[5]Per la effettuata notificazione e' corrisposta all'ufficiale giudiziario o all'usciere del conciliatore la meta' dei diritti spettanti, giusta la tariffa vigente, agli giudiziari delle preture.

Testo in vigore dal 28 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-12-24;797~art2 · fonte del testo

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