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Ove non sia prodotta domanda all'autorita' amministrativa od i contravventori non paghino in modo definitivo l'ammenda e le eventuali spese, il verbale di contravvenzione verra' dall'intendente di finanza trasmesso all'autorita' giudiziaria competente, per il relativo procedimento penale.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1905 al 16 dicembre 2009
