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[1]Il contravventore che non abbia pagata l'ammenda, o l'abbia versata a semplice titolo di deposito, puo' impugnare la liquidazione dell'ammenda medesima, o la sussistenza della contravvenzione, chiedendo con apposita domanda all'intendenza di finanza della provincia che, sulla contravvenzione, si pronunzi l'autorita' amministrativa. Quando tale domanda sia presentata, non si fa luogo a giudizio penale.

[2]Nei casi in cui la domanda si limiti alla liquidazione dell'ammenda, la decisione dell'intendente e' inappellabile.

[3]In quelli, invece, nei quali sia contestata la sussistenza della contravvenzione, e' ammesso appello al Ministero delle finanze.

[4]Contro la decisione dell'intendente o del Ministero non e' ammesso ricorso all'autorita' giudiziaria, e la decisione stessa diviene eseguibile appena notificata all'interessato.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1905 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1905-12-10;582~art8 · fonte del testo

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