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I velocipedi, le macchine od apparecchi ad essi assimilabili, i motocicli e le motociclette che siano trovati fermi o circolanti anche a mano sulle aree pubbliche, senza il prescritto contrassegno, saranno sequestrati, a meno che i contravventori, nelle forme che saranno prescritte dal regolamento, versino l'ammenda dovuta, o depositino la somma corrispondente come cauzione.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1905 al 16 dicembre 2009
