Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 dicembre 1905 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La tassa si riscuote mediante la vendita di speciali contrassegni da adattarsi a tali veicoli a cura degli interessati, nel modo che verra' stabilito dal regolamento.

[2]I contrassegni sono validi per l'anno solare per cui sono emessi, e, pei veicoli di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 della tabella, costituiscono, la sola prova del pagamento della tassa.

[3]Per gli automobili, di cui dal n. 5 in poi della tabella, il pagamento della tassa verra' annualmente fatto constare anche da speciale quietanza, da rilasciarsi dall'ufficio incaricato della vendita dei contrassegni, sulla licenza di circolazione di cui debbono essere provvisti per le disposizioni in vigore, e che deve sempre essere tenuta a disposizione degli agenti della forza pubblica da chi conduce il veicolo.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1905 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1905-12-10;582~art2 · fonte del testo

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