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[1]La vendita dei contrassegni, pei veicoli di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 della tabella, sara' fatta esclusivamente dai Comuni colle modalita' che saranno determinate dal regolamento.
[2]Per i veicoli di cui dal n. 5 in poi, la consegna dei contrassegni sara' fatta dall'Ufficio del registro nella cui giurisdizione si trova il Comune di residenza del possessore del veicolo.
[3]Ai Comuni spettera' la meta' del prodotto dei contrassegni esitati.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1905 al 16 dicembre 2009
