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[1]E' punito con l'ammenda da L. 100 a 500 chiunque venda contrassegni senza licenza del Governo, chiunque li acquisti da persone non autorizzate a venderne, chiunque li ceda temporaneamente mediante corrispettivo.

[2]Ove il contravventore presenti domanda incondizionata per l'applicazione dell'ammenda da parte dell'autorita' amministrativa entro i limiti sovra stabiliti, pronunziera' inappellabilmente l'intendente di finanza della provincia.

[3]In tutti gli altri casi saranno applicate le disposizioni dell'art. 9.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1905 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1905-12-10;582~art11 · fonte del testo

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