Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 dicembre 1905 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]E' punito con l'ammenda da L. 100 a 500 chiunque venda contrassegni senza licenza del Governo, chiunque li acquisti da persone non autorizzate a venderne, chiunque li ceda temporaneamente mediante corrispettivo.
[2]Ove il contravventore presenti domanda incondizionata per l'applicazione dell'ammenda da parte dell'autorita' amministrativa entro i limiti sovra stabiliti, pronunziera' inappellabilmente l'intendente di finanza della provincia.
[3]In tutti gli altri casi saranno applicate le disposizioni dell'art. 9.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1905 al 16 dicembre 2009
