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[1]Gli effetti delle decisioni di proscioglimento, in quanto la legge faccia da esse dipendere il conferimento, la sospensione o la perdita di diritti, uffici o impieghi, gradi, titoli, dignita', qualita' o insegne onorifiche, ovvero l'applicazione di determinati provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, cessano col decorso di un tempo equivalente alla prescrizione dell'azione penale per il reato corrispondente.
[2]In questi casi la riabilitazione viene dichiarata, a cura del pubblico ministero o sull' istanza della parte, dal presidente del tribunale del luogo di nascita, ovvero, se non sia conosciuto il luogo di nascita o si tratti di persona nata all'estero, dal presidente del tribunale di Roma.
Testo in vigore dal 18 maggio 1906 al 16 dicembre 2009
