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[1]Chiunque, non recidivo, sia stato condannato alla pena della multa o a pena restrittiva della liberta' personale, sola o accompagnata da altra pena, che non superi cinque anni di reclusione o dieci di detenzione, dopo trascorsi quindici anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta, senza che nel frattempo abbia commesso alcun reato per cui gli sia stata inflitta la pena della reclusione superiore ai tre mesi, e' riabilitato di pien diritto.
[2]Se la pena non superi cinquemila lire di multa, ovvero trenta mesi di reclusione o tre anni di detenzione, il diritto si acquista col decorso di soli otto anni.
Testo in vigore dal 18 maggio 1906 al 16 dicembre 2009
