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[1]La Corte d'appello (sezione degli appelli penali), sulla requisitoria scritta e motivata del procuratore generale decide in Camera di Consiglio.
[2]Essa puo' ordinare le informazioni che reputi opportuno.
[3]L'istante puo' presentare documenti e memorie.
[4]Dalla decisione della Corte d'appello e' dato il ricorso per cassazione.
[5]Ove la domanda sia respinta, essa non puo' rinnovarsi se non dopo trascorso, dalla data della deliberazione passata in giudicato, un nuovo termine equivalente a quello richiesto per la prima domanda.
[6]Se pero' la domanda sia respinta per difetto o irregolarita' di qualche documento, essa puo' essere riprodotta senza vincolo di termine.
Testo in vigore dal 18 maggio 1906 al 16 dicembre 2009
