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[1]L'istanza di riabilitazione e' diretta al primo presidente della Corte d'appello del distretto in cui fu pronunziata la condanna o emessa la dichiarazione di cui nell'art. 7, capoverso del Codice penale.

[2]Alla domanda e' allegata copia della sentenza di condanna e sono uniti i documenti comprovanti che l'istante:

[3]1° abbia scontata, quando ne sia il caso, la pena principale, od ottenutone il condono, in tutto o in parte, e adempiuto tutti gli obblighi dipendenti dalla condanna, o giustificato le ragioni dell'inadempienza;

[4]2° non abbia subito nuove condanne per delitto, eccettuati i delitti colposi, successivamente a quella cui si riferisce la domanda;

[5]3° abbia tenuto nel frattempo tale condotta da far presumere il suo ravvedimento.

Testo in vigore dal 18 maggio 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-05-17;197~art2 · fonte del testo

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