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[1]L'istanza di riabilitazione e' diretta al primo presidente della Corte d'appello del distretto in cui fu pronunziata la condanna o emessa la dichiarazione di cui nell'art. 7, capoverso del Codice penale.
[2]Alla domanda e' allegata copia della sentenza di condanna e sono uniti i documenti comprovanti che l'istante:
[3]1° abbia scontata, quando ne sia il caso, la pena principale, od ottenutone il condono, in tutto o in parte, e adempiuto tutti gli obblighi dipendenti dalla condanna, o giustificato le ragioni dell'inadempienza;
[4]2° non abbia subito nuove condanne per delitto, eccettuati i delitti colposi, successivamente a quella cui si riferisce la domanda;
[5]3° abbia tenuto nel frattempo tale condotta da far presumere il suo ravvedimento.
Testo in vigore dal 18 maggio 1906 al 16 dicembre 2009
