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[1]I titoli per aspirare all'applicazione delle disposizioni contemplate nella presente legge dovranno constare mediante autentici documenti delle nomine avute o degli arruolamenti contratti e della permanenza in servizio.
[2]In mancanza di documenti originali potra' supplirsi con documenti equipollenti.
Testo in vigore dal 17 luglio 1876 al 25 dicembre 1879
