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[1]Per l'applicazione dell'articolo precedente viene fissata per la prima volta la somma complessiva di lire duecentomila, la quale sara' inscritta nel bilancio passivo del Ministero delle Finanze.

[2]La ripartizione di detta somma, in altrettanti assegni vitalizi sara' fatta da apposita Commissione in base al grado esercitato ed all'entita' dei servizi resi.

[3]Le quote di assegno vitalizio stabilite per ogni singolo individuo saranno invariabili vita natural durante, ed ogni anno il ministro delle finanze provvedera' ad inscrivere nel suo bilancio passivo la corrispondente somma necessaria per far fronte agli assegni di coloro fra i superstiti che ne sono provvisti.

[4]Non saranno ammessi a fruire di tali assegni vitalizi coloro che si trovassero impiegati o pensionati dallo Stato od avessero altrimenti una posizione sociale colla quale provvedere alla loro sussistenza.

Testo in vigore dal 17 luglio 1876 al 25 dicembre 1879

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1876-07-07;3213~art6 · fonte del testo

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