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A titolo di ricompensa nazionale e' accordato un assegno annuo vitalizio:

  • a)Ai cittadini ed alle vedove ed agli orfani dei cittadini che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 3, e non possano comprovare il regolare arruolamento o la regolare investitura di grado per parte di uno dei Governi nazionali a senso dell'articolo 4;
  • b)Ai cittadini dimoranti nel Regno che hanno militato e combattuto nella qualita' di ufficiali effettivi di terra o di mare sotto i Governi nazionali stabiliti nelle varie regioni d'Italia negli anni 1848 e 1849, e che per tal fatto hanno perduto od abbandonato l'impiego che avevano precedentemente, o siano stati impediti di esercitare la loro arte o professione, purche' soddisfino alle condizioni b, d, e dell'articolo 1.

Testo in vigore dal 17 luglio 1876 al 25 dicembre 1879

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1876-07-07;3213~art5 · fonte del testo

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