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Sono ammessi al godimento dei benefizi che accordano le vigenti leggi sulle pensioni militari:
- a)I cittadini che militando nelle guerre per l'indipendenza negli anni 1848 e 1849 e nei fatti di armi per la liberazione di Roma dal 1848 in poi, siano rimasti mutilati o feriti in guisa da riuscire inabili al lavoro;
- b)Le vedove e gli orfani dei cittadini che nelle guerre o nei fatti d'armi di cui sopra siano morti in battaglia od in servizio comandato, ovvero in seguito a ferite riportate in battaglia od in servizio comandato.
Testo in vigore dal 17 luglio 1876 al 25 dicembre 1879
