Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1876 al 25 dicembre 1879. Leggi il testo vigente →

Sono ammessi al godimento dei benefizi che accordano le vigenti leggi sulle pensioni militari:

  • a)I cittadini che militando nelle guerre per l'indipendenza negli anni 1848 e 1849 e nei fatti di armi per la liberazione di Roma dal 1848 in poi, siano rimasti mutilati o feriti in guisa da riuscire inabili al lavoro;
  • b)Le vedove e gli orfani dei cittadini che nelle guerre o nei fatti d'armi di cui sopra siano morti in battaglia od in servizio comandato, ovvero in seguito a ferite riportate in battaglia od in servizio comandato.

Testo in vigore dal 17 luglio 1876 al 25 dicembre 1879

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1876-07-07;3213~art3 · fonte del testo

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