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Coloro, cui a senso dell'articolo precedente saranno riconosciuti gradi militari onorari, potranno, dietro loro domanda, essere inscritti coi gradi stessi negli ufficiali di riserva, a senso dell'articolo 73 della legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'esercito.
Testo in vigore dal 17 luglio 1876 al 25 dicembre 1879
