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[1]Coloro che si credono contemplati dal disposto di questa legge per gli effetti di cui agli articoli 1 e 5 dovranno presentare le loro domande e correlativi documenti ai Ministeri della Guerra e della Marina entro il termine improrogabile di mesi sei a partire dal giorno della promulgazione della presente legge.

[2]Trascorsi i sei mesi rimane prescritta ogni ulteriore domanda per ottenere l'assegno vitalizio a titolo di ricompensa nazionale, di cui all'art. 5 della presente legge.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Sant'Anna, addi' 7 luglio 1876.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]DEPRETIS.

Testo in vigore dal 17 luglio 1876 al 2 agosto 1876

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1876-07-07;3213~art10 · fonte del testo

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