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Gli inscritti che furono rimandati dalle leve precedenti sulla classe 1882 e 1883, come rivedibili, a senso degli articoli 78 ed 80 della legge sul reclutamento, se saranno dichiarati idonei ed arruolati in 1ª categoria nella leva sulla classe 1884, assumeranno, quelli nati nel 1882 la ferma di anni uno, e quelli nati nel 1883 la ferma di anni due.
Testo in vigore dal 4 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
