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[1]Le spese delle RR. navi e dei Corpi a terra ed Istituti, per assegni relativi ai militari di bassa forza del Corpo Reale equipaggi e quelle per indennita' di viaggio e di missione, non potute liquidare e soddisfare con la contabilita' del mese di giugno di ciascun anno, fanno carico alla competenza dell'esercizio in cui ne avviene il pagamento.
[2]Tale disposizione vale per le Direzioni di commissariato e per gl'Istituti militari marittimi solo per quanto concerne le spese in questione da esso direttamente pagate al personale dipendente.
[3]Il regolamento dara' le norme perche' siano ridotte al minimo indispensabile le somme che, per effetto della disposizione di cui sopra, debbano passare dalla competenza dell'uno a quella dell'altro esercizio.
Testo in vigore dal 10 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
