Art. 1
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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il Governo del Re e' autorizzato a stipulare con la Societa' delle Nuove Terme di Montecatini e con la Societa' esercente le Regie e le Nuove Terme una modificazione all'art. 5 della convenzione approvata con legge 13 luglio 1911, n. 738, allo scopo di stabilire che l'edificio per le bibite gratuite ai poveri, designato nel detto art. 5, possa sorgere in localita' diversa da quella indicata nel primo comma dell'articolo stesso, ferme tutte le altre condizioni risultanti dalla convenzione.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 16 luglio 1914.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Rava.
[11]Visto, Il guardasigilli: Dari.
Testo in vigore dal 27 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
