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E' pure espressamente stabilito che la detta somma di L.500,000, coi relativi interessi, di cui nei precedenti articoli, costituisca il limite massimo dell'onere dello Stato per la completa esecuzione del progetto, compreso il prezzo dell'area e che quindi qualsiasi eventuale eccedenza - ogni ragione ed eccezione rimossa - dovra' essere a carico del Comune; mentre se dalla contabilita' finale dei lavori, da tenersi dal Comune, a norma dell'articolo 2, risultera' che sulla detta somma siasi conseguita qualche economia, questa dovra' andare a sollievo dell'onere dello Stato.
Testo in vigore dal 8 agosto 1914 al 16 dicembre 2009
