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In ordine al rimborso di cui all'articolo precedente, resta convenuto:
- a)che il pagamento della prima annualita' verra' fatto subito dopo che il palazzo sara' completamente ultimato e consegnato in piena e libera proprieta' allo Stato. Tale consegna (da seguire entro un mese dalla richiesta che ne fara' il Comune) avra' luogo mediante verbale constatante il compimento e la regolarita' di tutti i lavori ed impianti progettati. Tale verbale sara' compilato e firmato di accordo con l'Ufficio tecnico comunale, l'Ufficio del genio civile, con un funzionario dell'Amministrazione postale-telegrafica e con un rappresentante del Regio demanio;
- b)che nessun altro onere dovra' fare carico allo Stato per interessi sulle somme che saranno anticipate dal Comune, all'infuori degli interessi compresi nelle dodici annualita' come sopra convenute.
Testo in vigore dal 8 agosto 1914 al 16 dicembre 2009
