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[1]Di tutti i disegni, planimetrie, particolari architettonici ed ogni altro documento che dovra' regolare la costruzione dell'edificio, saranno scambiate copie autentiche fra le parti contraenti, controfirmate per reciproca garanzia.

[2]Gli originali saranno ritirati dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

[3]Tutte le altre copie occorrenti al Ministero delle poste e dei telegrafi ed all'Ufficio del genio civile, dovranno essere approntate per cura del Comune.

Testo in vigore dal 8 agosto 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1914-07-16;745~art13 · fonte del testo

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