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[1]L'alta sorveglianza dei lavori e' devoluta all'Ufficio del genio civile per conto ed a spese del Governo.
[2]Il Comune dovra' provvedere, dal canto suo, per la sorveglianza diretta dei lavori stessi e per i rapporti e la tenuta della contabilita' con le imprese cui verranno appaltati, attenendosi alle prescrizioni che saranno dettate dall'Ufficio del genio civile.
Testo in vigore dal 8 agosto 1914 al 16 dicembre 2009
