Art. 4 (Approvazione)
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[1]Sono dichiarate di pubblica utilita' le espropriazioni occorrenti per la esecuzione della presente legge, e le indennita' dovute ai proprietari verranno valutate a norma delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della citta' di Napoli.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dai decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 16 luglio 1914.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Salandra - Rubini - Rava - Riccio.
[6]Visto, Il guardasigilli: Dari.
Testo in vigore dal 8 agosto 1914 al 16 dicembre 2009
