Art. 2 (Approvazione)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1914 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I contratti per l'acquisto delle aree e degli stabili di cui nel precedente articolo, saranno stesi su carta libera e registrati col diritto fisso di L. 1.22, ed alla approvazione di essi verra' provveduto con decreto Ministeriale, sentito il parere del genio civile.
Testo in vigore dal 8 agosto 1914 al 16 dicembre 2009
